E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2009 la Delibera 80/09/CSP dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni riguardante le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative al referendum fissato per i giorni 21 e 22 giugno 2009.
Le emittenti radiotelevisive locali interessate alla messa in onda dei messaggi autogestiti gratuiti, devono, entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione della Delibera 80/09/CSP, inviare al Corecom (fax 06.3244426) il modello MAG/1/RN. Per comunicare eventuali variazioni si potrà utilizzare il modello MAG/2/RN. I soggetti politici interessati a trasmettere i messaggi autogestiti gratuiti, devono comunicarlo al Corecom e alle emittenti che hanno dato la loro adesione mediante l'invio del modello MAG/3/RN. L'elenco completo con i recapiti delle emittenti che trasmettono i MAG saranno pubblicati sul sito del Corecom.
Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della Delibera 80/09/CSP e quella di chiusura della campagna elettorale le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera d, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 Aprile 2004.
Si ricorda che le emittenti radiofoniche e televisive che organizzano programmi di comunicazione politica(ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni- art. 2, comma 1, lettera c, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 Aprile 2004) sono tenute a comunicare al Corecom i calendari delle predette trasmissioni almeno sette giorni prima della messa in onda.
Per quanto riguarda i sondaggi politico elettorali, gli stessi possono essere pubblicati solo in osservanza delle indicazioni contenute agli artt. 24 e 25 della Delibera 80/09/CSP. Si ricorda altresì che nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.