A CHI SI DEVE PRESENTARE L'ISTANZA PER LA DEFINIZIONE DI CONTROVERSIA?
L'istanza per la definizione della controversia deve essere presentata al Corecom della propria regione o provincia autonoma, qualora esso sia tra quelli delegati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni allo svolgimento della funzione di definizione delle controversie.
In particolare, i Corecom attualmente competenti in materia di definizione delle controversie sono: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria e della provincia di Trento.
Soltanto se il Corecom competente per territorio non è tra quelli che hanno ricevuto la delega in materia di definizione delle controversie, l'utente deve presentare l'istanza all'Autorità (www.agcom.it).
COME SI DETERMINA IL CORECOM COMPETENTE A DEFINIRE LA CONTROVERSIA?
Si verifica prima di tutto il luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell'utente finale oppure, negli altri casi, al domicilio indicato dall'utente al momento della conclusione del contratto o, in mancanza,alla sua residenza o sede legale. Per presentare domanda al Corecom Lazio, è necessario che l'ubicazione si trovi nella Regione Lazio.
QUANDO E' POSSIBILE CHIEDERE AL CORECOM LAZIO DI DEFINIRE LA CONTROVERSIA?
Una volta accertato che il Corecom Lazio sia l'ente competente (vedi domande precedenti), è possibile richiedere di definire la propria controversia se il tentativo di conciliazione si è concluso con esito negativo (parziale o totale). Se non si è ancora proceduto ad effettuare un tentativo di conciliazione cliccare qui.
CI SONO DEI LIMITI ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI DEFINIZIONE?
L'istanza di definizione della controversia può essere richiesta a condizione che:
- non siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione;
- per la medesima problematica e tra le stesse parti non sia stato già richiesto l'intervento dell'Autorità giudiziaria.
N.B. L'assenza dell'istante alla procedura di conciliazione dà luogo all'archiviazione del procedimento e pertanto preclude la possibilità di accedere alla definizione.
COME DEVE ESSERE PRESENTATA L'ISTANZA DI DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA?
L'istanza con cui si chiede al Corecom Lazio la definizione della controversia può essere presentata utilizzando ilFormulario GU14 che si può scaricare dal sito www.corecomlazio.it sezione "modulistica".
L' istanza può essere consegnata in una sola delle seguenti modalità,a scelta dell'utente:
- consegna a mano: LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ dalle ore 09:30 alle 12:30 - MARTEDÌ E GIOVEDÌ dalle 14:30 alle 15:30.
- a mezzo raccomandata A/R: Corecom Lazio, via Lucrezio Caro, 67 - 00193 Roma.
- a mezzo fax al numero 06 3244426
- a mezzo posta certificata all'indirizzo corecomlazio.definizioni@cert.consreglazio.it Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì dalle ore 14:30 alle 16:30 e il
N.B. Qualora siano state adottate più e diverse modalità di invio dell'istanza, sarà acquisita quella inviata per prima.
Per informazioni e segnalazioni riguardanti le definizioni: definizioni@regione.lazio.it
QUALI ELEMENTI DEVE CONTENERE L'ISTANZA?
Nell'istanza di definizione della controversia devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:
- nome e cognome, residenza o domicilio dell'utente;
- numero dell'utenza in caso di servizi telefonici;
- denominazione e sede dell'operatore;
- i fatti che sono all'origine della controversia tra le parti;
- le richieste dell'istante;
- fotocopia di un valido documento d'identità;
- i documenti che si allegano.
L'istanza deve essere, infine, sottoscritta dall'utente o, in caso di persone giuridiche, dal rappresentante legale o da persona munita di procura speciale conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.L'istanza deve, inoltre, indicare gli estremi del verbale di mancata conciliazione o di soluzione parziale della controversia, nonché l'indirizzo e-mail o il numero di fax ove si intendono ricevere le comunicazioni inerenti al procedimento.
COME SI SVOLGE LA PROCEDURA DI DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA?
Il Corecom Lazio, verificata l'ammissibilità dell'istanza, comunica alle parti l'avvio del procedimento.
Nella comunicazione sono indicati i termini entro cui produrre memorie e documentazione (max 45 giorni), integrare e replicare alle produzioni avversarie (max 10 giorni), nonché il termine di conclusione del procedimento (180 giorni).
Se le parti trovano un accordo dopo la presentazione dell'istanza, devono darne immediata comunicazione al Corecom, che archivia il procedimento; differentemente, il procedimento si conclude con un provvedimento del Corecom, che viene comunicato alle parti, è titolo esecutivo ed è impugnabile entro 60 giorni presso il TAR Lazio.
E' PREVISTA UN'UDIENZA DI DISCUSSIONE DELLA CONTROVERSIA?
Se necessario a fini istruttori ovvero se una delle parti lo richiede, viene fissata un'apposita udienza di discussione, nella quale le parti sono convocate per essere sentite ed esporre oralmente le rispettive ragioni. L'udienza di discussione presso il Corecom è solo eventuale e ha il fine di acquisire solo elementi di prova per la decisione finale; non si tratta pertanto di un'ulteriore udienza di conciliazione.
LE PARTI DEVONO ESSERE RAPPRESENTATE DA UN AVVOCATO?
Non è necessaria la presenza di un avvocato, le parti possono intervenire personalmente all'udienza. Le stesse possono comunque farsi assistere da consulenti o da rappresentanti delle associazioni di consumatori. Le parti, inoltre, possono farsi rappresentare da soggetti muniti di procura generale o speciale purché idonea a conciliare o transigere la controversia, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ovvero con scrittura privata corredata della fotocopia di un documento di identità del delegante.
COSA ACCADE UNA VOLTA ESAURITA LA FASE ISTRUTTORIA?
Una volta acquisita la documentazione necessaria, ed eventualmente sentite le parti, il responsabile del procedimento redige una relazione proponendo l'adozione di un determinato provvedimento di definizione. La proposta, inoltrata all'Organo collegiale competente per il tramite della struttura proponente, viene esaminata e, se condivisa, il provvedimento di definizione è approvato.
CHI DECIDE SULLA CONTROVERSIA?
Sulla controversia decide l'Organo collegiale competente che, motivando, può anche adottare un provvedimento diverso da quello proposto dalla struttura cui appartiene il responsabile del procedimento. L'organo collegiale competente è il Comitato.
COME SI CONOSCE L'ESITO DELLA CONTROVERSIA?
L'atto con il quale è definita è comunicato alle parti e pubblicato sul sito web del Corecom nella sezione "Archivio Definizioni" e sul sito dell'Autorità. Il provvedimento di definizione costituisce un ordine dell'Autorità quindi, se non rispettato, l'operatore è sanzionabile.
QUALE PUO' ESSERE L'OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO DI DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA?
Il provvedimento di definizione della controversia tra un operatore e un utente di massima può avere ad oggetto:
- il rimborso e/o lo storno di somme non dovute;
- la corresponsione di un indennizzo secondo quanto previsto dal regolamento in materia di indennizzi applicabili nelle controversie tra utenti e operatori
- il rimborso delle spese per l'espletamento della procedura;
- il ripristino dello status quo ante;
- la sanatoria della posizione amministrativo-contabile dell'utente.
IL CORECOM PUO' DECIDERE ANCHE SULL'EVENTUALE DIRITTO DELL'UTENTE DI ESSERE RISARCITO DEI DANNI SUBITI A CAUSA DELLA CONDOTTA DELL'OPERATORE?
Il risarcimento del danno non costituisce oggetto del provvedimento di definizione della controversia. L'utente, tuttavia, dopo l'adozione del provvedimento di definizione della controversia, può far valere in sede giurisdizionale il maggior danno eventualmente subito.
E' PREVISTO IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PROCEDURA ALL'UTENTE?
Nel provvedimento di definizione, l'Autorità o i Corecom possono riconoscere anche il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità. Inoltre, se l'operatore non ha partecipato all'udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi e senza avviso vanno comunque rimborsate all'utente, se presente all'udienza ed indipendentemente dall'esito della controversia, le spese sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione.
QUALI SONO LE PROBLEMATICHE PIU' RICORRENTEI NELLA PROCEDURA DI DEFINIZIONE DI CONTROVERSIA?
Le problematiche più ricorrenti nella procedura di definizione delle controversie sono quelle riguardanti:
1. il servizio di telefonia vocale di base:
- mancata/ritardata attivazione;
- malfunzionamento del servizio;
- ritardo nella riparazione del guasto;
- mancato trasloco di utenza;
2. il servizio di accesso ad Internet a banda larga:
- mancata attivazione della connessione ADSL;
- mancato avviso di sforamento del plafond di traffico acquistato e fatturazione eccessiva;
- il malfunzionamento del VoiP;
3. i servizi mobili:
- cambi tariffari e delle condizioni di autoricarica;
- addebiti eccessivi per traffico dati;
- mancata/ritardata portabilità del numero;
4. gli errori negli elenchi telefonici.